Agrate Brianza, 23 Luglio 2019
Oggetto: LEGGE 28 Giugno 2019 n°58 e “ECOBONUS”

Gentili Clienti,
desideriamo informarVi in merito alla conversione in legge, avvenuta il 27.6.2019 del Decreto Legge 34/2019 cosiddetto ”Decreto Crescita” ed in particolare sull’art. 10 relativo alla detrazione fiscale per le schermature solari o ”Ecobonus”.

“1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ((Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari)). (…)
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.” *

Questo articolo di legge offre al cliente finale una ulteriore opzione, in aggiunta a quella attuale che rende possibile la detrazione in 10 anni, con la quale può optare per uno sconto in fattura corrispondente al 50% dell’importo totale iva inclusa direttamente al proprio fornitore.
Questo “credito” che Voi avrete quindi acquisito nei confronti dello Stato, potrà essere esclusivamente compensato quale credito d’imposta nei 5 anni successivi.
E’ stato inoltre introdotto un nuovo emendamento che dà facoltà di un solo ulteriore passaggio all’interno della filiera, cioè è Vs facoltà cedere questo “credito d’imposta” ad un Vostro fornitore di beni o servizi, ed a quest’ultimo la facoltà di accettare, con specifica esclusione di ulteriore cessione da parte di questi ultimi.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito o ad intermediari finanziari.

L’opzione che il Vostro cliente può esercitare obbliga il fornitore, cioè Voi, a dare lo sconto in fattura a meno che, prima di ogni trattativa commerciale sul prezzo, non venga indicato chiaramente e controfirmato che il cliente rinuncia all’opzione di sconto in fattura, come previsto dal D.L.34/2019. Mentre la cessione ad un fornitore di beni e servizi è facoltativa, per entrambi, perciò il Vs fornitore può decidere di non accettare la cessione del credito.

LA POSIZIONE DI RESSTENDE:
Vi informiamo che Resstende con riferimento al Decreto Legge 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 giovedì 27 giugno e alla possibilità di retrocedere ai propri fornitori il credito fiscale conseguito nel rapporto con un cliente che ne ha diritto per avere acquistato prodotti che godono delle detrazioni fiscali, così come previsto dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , dichiara fin d’ora di non accettare la cessione di crediti fiscali ivi compresi quelli di tale natura, non avendo, poi, voci e imposte da compensare.
Pertanto, a far data da oggi, e salvo successiva diversa comunicazione, tutti i nostri rapporti saranno regolati come vincolati alla inapplicabilità, nei nostri confronti e da parte Vostra, di tale retrocessione.

Ricordiamo che la possibilità di detrazione da parte del cliente finale in 10 rate annuali sussiste ancora e rimane invariata.

INDICAZIONI DI SALVAGUARDIA PER I PREVENTIVI – OFFERTE – QUOTAZIONI:
La invitiamo a valutare con particolare attenzione l’opzione di sconto in fattura del 50% chiarendo da subito la Sua posizione: nel caso valuti l’opzione non sostenibile per la Sua azienda, suggeriamo di specificare fin dalle fasi iniziali del rapporto con il cliente finale la non accettazione della cessione del credito fiscale per gli interventi di efficienza energetica con lo sconto menzionato, indicando chiaramente nell’offerta, nel preventivo, nel contratto di vendita e in qualunque altro documento commerciale, una formula di salvaguardia quale può essere la seguente:

“Per tutti i prodotti soggetti ad Ecobonus, questo preventivo/ offerta/ quotazione esclude che la Società ……………………………………assuma come forma di pagamento l’opzione attribuita dal Decreto Legge 34/2019 (Decreto Crescita) successivamente convertito nella Legge 58/2019 per la cessione del credito fiscale per gli interventi di efficienza energetica (cosiddetto Ecobonus) per uno sconto equivalente in fattura, non avendo la Società…………………………………… capienza fiscale da utilizzare in tal senso ed a tal fine.
Pertanto, con l’accettazione di questa offerta/ preventivo/ proposta il cliente con piena consapevolezza dell’intero prezzo da pagare rinuncia espressamente all’opzione attribuitagli dalla Legge 58/2019 per la trasformazione del credito fiscale (Ecobonus) in sconto fattura.”
(È necessaria la firma del Cliente.)

Scarica il vademecum decreto crescita 2019

In ogni caso, restiamo in attesa della circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate, senza la quale non è possibile attuare il provvedimento.

Cordiali saluti.
Marketing Department
Resstende Srl